Commercio su aree pubbliche in posteggio di mercato: subentrare nell'attività

In caso di subingresso il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 25, com. 5). Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 25, com. 6).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:30.04