In caso di subingresso il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 25, com. 5). Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 25, com. 6).
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:30.04